Art. n°
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Art. 487. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forma dei provvedimenti del giudice.

Dispositivo

Art. 487.

(Forma dei provvedimenti del giudice).


Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.


Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.



Ratio Legis


Spiegazione