Art. 539. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
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Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento.
Dispositivo
Art. 539.
(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
