Art. n°
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Art. 556. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Espropriazione di mobili insieme con immobili.

Dispositivo

Art. 556.

(Espropriazione di mobili insieme con immobili).


Il creditore puo' fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.


In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.



Ratio Legis


Spiegazione