Art. 556. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Espropriazione di mobili insieme con immobili.
Dispositivo
Art. 556.
(Espropriazione di mobili insieme con immobili).
Il creditore puo' fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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Ratio Legis
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