Art. 599. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pignoramento.
Dispositivo
Art. 599.
(Pignoramento).
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione