Art. 605. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Precetto per consegna o rilascio.
Dispositivo
Art. 605.
(Precetto per consegna o rilascio).
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
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Ratio Legis
Spiegazione