Art. n°
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Art. 605. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Precetto per consegna o rilascio.

Dispositivo

Art. 605.

(Precetto per consegna o rilascio).


Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.


Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.



Ratio Legis


Spiegazione