Art. 620. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Opposizione tardiva.
Dispositivo
Art. 620.
(Opposizione tardiva).
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione