Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 620. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Opposizione tardiva.

Dispositivo

Art. 620.

(Opposizione tardiva).


Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.



Ratio Legis


Spiegazione