Art. 626. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della sospensione.
Dispositivo
Art. 626.
(Effetti della sospensione).
Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione