Art. n°
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Art. 652. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Conciliazione.

Dispositivo

Art. 652.

(Conciliazione).


Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorieta' del decreto, oppure riduce la somma o la quantita' a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validita' degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantita' ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei ((registri immobiliari)).



Ratio Legis


Spiegazione