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Art. 669-quinquies. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale

Dispositivo

Art. 669-quinquies.

(Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale)


Se la controversia e' oggetto di clausola compromissoria o e' compromessa in arbitri ((anche non rituali)) o se e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. (67) (72) ((113a)) ((115)) ((116))


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."


Il D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della Legge 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della Legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".


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AGGIORNAMENTO (113a)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.Legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.


Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."


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AGGIORNAMENTO (115)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."


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AGGIORNAMENTO (116)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.Legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."



Ratio Legis


Spiegazione