Art. n°
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Art. 692. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assunzione di testimoni.

Dispositivo

Art. 692.

(Assunzione di testimoni).


Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.



Ratio Legis


Spiegazione