Art. 692. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Assunzione di testimoni.
Dispositivo
Art. 692.
(Assunzione di testimoni).
Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione