Art. 736. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Procedimento.
Dispositivo
Art. 736.
(Procedimento).
La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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