Art. 742. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Revocabilita' dei provvedimenti.
Dispositivo
Art. 742.
(Revocabilita' dei provvedimenti).
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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