Art. 756. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Custodia delle chiavi.
Dispositivo
Art. 756.
(Custodia delle chiavi).
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche' non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione