Art. n°
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Art. 765. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ufficiale procedente.

Dispositivo

Art. 765.

(Ufficiale procedente).


La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.


Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del conciliatore. (88) ((90))


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AGGIORNAMENTO (88)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


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AGGIORNAMENTO (90)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."



Ratio Legis


Spiegazione