Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 816-quinquies. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Intervento di terzi e successione nel diritto controverso.

Dispositivo

Art. 816-quinquies.

(( (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso).))


((L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.


Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.


Si applica l'articolo 111.))



Ratio Legis


Spiegazione