ART. 5 Codice del turismo
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Imprese turistiche senza scopo di lucro
Dispositivo
ART. 5
(Imprese turistiche senza scopo di lucro)
1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalita' ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
Articoli correlati nel
Codice del Turismo
Ratio Legis
Spiegazione