Art. n°
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ART. 5 Codice del turismo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Imprese turistiche senza scopo di lucro

Dispositivo

ART. 5

(Imprese turistiche senza scopo di lucro)


1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalita' ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.


2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.



Ratio Legis


Spiegazione