Art. n°
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ART. 8 Codice del turismo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Classificazione

Dispositivo

ART. 8

(Classificazione)


1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche', in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:


a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;


b) strutture ricettive extralberghiere;


c) strutture ricettive all'aperto;


d) strutture ricettive di mero supporto.


2. Per attivita' ricettiva si intende l'attivita' diretta alla produzione di servizi per l'ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonche' la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonche', nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attivita' legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.


3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attivita' ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del D.LGS. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".



Ratio Legis


Spiegazione