Art. n°
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ART. 22 Codice del turismo

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Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia

Dispositivo

ART. 22

(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia)


1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonche' veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.


2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacita' ricettiva dei luoghi interessati ((e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). Essi sono individuati come segue:


a) turismo della montagna;


b) turismo del mare;


c) turismo dei laghi e dei fiumi;


d) turismo della cultura;


e) turismo religioso;


f) turismo della natura e faunistico;


g) turismo dell'enogastronomia;


h) turismo termale e del benessere;


i) turismo dello sport e del golf;


l) turismo congressuale;


m) turismo giovanile;


n) turismo del made in Italy e della relativa attivita' industriale ed artigianale;


o) turismo delle arti e dello spettacolo.


3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.



Ratio Legis


Spiegazione