ART. 26 Codice del turismo
(D.P.R. ...)
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Funzioni di monitoraggio
Dispositivo
ART. 26
(Funzioni di monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di assistenza culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
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Ratio Legis
Spiegazione