ART.67 Composizione Codice del turismo
delle controversie in materia di turismo
Dispositivo
(Composizione delle controversie in materia di turismo)
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, e' disciplinata dal D.LGS. 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale o arbitrale se cio' e' previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
2. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta' di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e 141 del D.LGS. 6 settembre 2005, n. 206.
Ratio Legis
Spiegazione