Art. 66. Attuazione del codice di procedura civile
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 111718
Dispositivo
ARTICOLO ABROGATO DALLA Legge 21 novembre 1991, n. 374 (11)(17)((18))
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AGGIORNAMENTO (11)
La Legge 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la Legge 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.
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AGGIORNAMENTO (17)
La Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.
Ratio Legis
Spiegazione