Art. n°
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Art. 77. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ritiro del fascicolo di parte.

Dispositivo

Art. 77.

(Ritiro del fascicolo di parte).


Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.


In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.



Ratio Legis


Spiegazione