Art. 77. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ritiro del fascicolo di parte.
Dispositivo
Art. 77.
(Ritiro del fascicolo di parte).
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
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Spiegazione