Art. n°
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Art. 168. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita.

Dispositivo

Art. 168.

(Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita).


I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione.(18)((19))


Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione.(18)((19))


Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.(18)((19))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


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AGGIORNAMENTO (19)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".



Ratio Legis


Spiegazione