Art. 187. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva.
Dispositivo
Art. 187.
(Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva).
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.
Articoli correlati nel
Attuazione del codice di procedura civile
Ratio Legis
Spiegazione