Art. n°
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Art. 56-bis Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Altre attivita' agricole

Dispositivo

Art. 56-bis

(((Altre attivita' agricole)


1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali


esercitate oltre il limite di cui all' articolo 32, comma 2,


lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a


formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al


reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione


insiste in proporzione alla superficie eccedente.


2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,


trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti


diversi da quelli indicati nell' articolo 32, comma 2, lettera c),


ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o


dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando


all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o


soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore


aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di


redditivita' del 15 per cento.


3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al


terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e'


determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle


operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti


dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il


coefficiente di redditivita' del 25 per cento.


4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai


soggetti di cui all' articolo 73 , comma 1, lettere a), b) e d),


nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita


semplice.


5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle


disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o


la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si


esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme


per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di


imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto


del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e


successive modificazioni)).



Ratio Legis


Spiegazione