Art. n°
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Art. 145 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Regime forfetario degli enti non commerciali

Dispositivo

Art. 145

((Regime forfetario degli enti non commerciali


1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive


dilettantistiche, dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficientedi redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:


a) attivita' di prestazioni di servizi:


1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;


2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per


cento;


b) altre attivita':


1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;


2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per


cento.


2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni


di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.


3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende


di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.


4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi


ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.


5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale


esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.))



Ratio Legis


Spiegazione