Art. 175 Testo Unico IVA
Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento 109
Dispositivo
((Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento)) ((109))
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti ((...)) di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito ((...)) alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. ((109))
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA Legge 24 dicembre 2007, n. 244)). ((109))
4. ((COMMA ABROGATO DALLA Legge 24 dicembre 2007, n. 244)). ((109))
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AGGIORNAMENTO (109)
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 47) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Ratio Legis
Spiegazione
