Art. 2. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Il testo delle disposizioni anzidette avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.
Dispositivo
Art. 2.
Il testo delle disposizioni anzidette avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 20. - Mancini
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Spiegazione