Art. 2. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento.
Dispositivo
Art. 2.
(Liquidazione coatta amministrativa e fallimento).
La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla.
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
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Spiegazione
