Art. 108-ter. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Modalita' della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.
Dispositivo
Art. 108-ter.
(Modalita' della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi).
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
((50))
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".
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Spiegazione
