Art. 123. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
Dispositivo
Art. 123.
(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori).
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e ((67-bis)) sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
((Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.))
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Spiegazione