Art. n°
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Art. 176. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ammissione provvisoria dei crediti contestati.

Dispositivo

Art. 176.

(Ammissione provvisoria dei crediti contestati).


Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.


I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.



Ratio Legis


Spiegazione