Art. 176. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ammissione provvisoria dei crediti contestati.
Dispositivo
Art. 176.
(Ammissione provvisoria dei crediti contestati).
Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
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Spiegazione
