Art. n°
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Art. 2 Mediazione Civile e Commerciale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Controversie oggetto di mediazione

Dispositivo

Art. 2

Controversie oggetto di mediazione


1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.


2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.



Ratio Legis


Spiegazione