Art. n°
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Art. 14 Mediazione Civile e Commerciale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del mediatore

Dispositivo

Art. 14

Obblighi del mediatore


1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.


2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:


a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;


b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione;


c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;


d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.


3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.



Ratio Legis


Spiegazione