Art. n°
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Art. 21 Mediazione Civile e Commerciale

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Dispositivo

Art. 21

Informazioni al pubblico


1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.



Ratio Legis


Spiegazione