Art. 16. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Trattamento dello straniero.
Dispositivo
Art. 16.
(Trattamento dello straniero).
Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
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Spiegazione