Art. 5. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Atti di disposizione del proprio corpo.
Dispositivo
Art. 5.
(Atti di disposizione del proprio corpo).
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. ((210))
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AGGIORNAMENTO (210)
La Legge 19 settembre 2012, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi".
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
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