Art. n°
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Art. 38. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligazioni.

Dispositivo

Art. 38.

(Obbligazioni).


Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



Ratio Legis


Spiegazione