Art. 38. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazioni.
Dispositivo
Art. 38.
(Obbligazioni).
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione