Art. n°
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Art. 99. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termine per la celebrazione del matrimonio.

Dispositivo

Art. 99.

(Termine per la celebrazione del matrimonio).


Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.


Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.



Ratio Legis


Spiegazione