Art. n°
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Art. 132. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mancanza dell'atto di celebrazione.

Dispositivo

Art. 132.

(Mancanza dell'atto di celebrazione).


Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio puo' essere provata a norma dell'art. 452.


Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non e' stato inserito nei registri a cio' destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio e' ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.



Ratio Legis


Spiegazione