Art. n°
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Art. 307. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revoca per indegnita' dell'adottante.

Dispositivo

Art. 307.

((Revoca per indegnita' dell'adottante.))


((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato)).



Ratio Legis


Spiegazione