Art. 386. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Approvazione del conto.
Dispositivo
Art. 386.
(Approvazione del conto).
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarita' o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorita' giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
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