Art. n°
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Art. 386. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Approvazione del conto.

Dispositivo

Art. 386.

(Approvazione del conto).


Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.


Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarita' o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.


Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorita' giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.



Ratio Legis


Spiegazione