Art. 434. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cessazione dell'obbligo tra affini.
Dispositivo
Art. 434.
(Cessazione dell'obbligo tra affini).
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti e' passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinita', e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione