Art. 482. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impugnazione per violenza o dolo.
Dispositivo
Art. 482.
(Impugnazione per violenza o dolo).
L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione