Art. n°
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Art. 518. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Separazione riguardo agli immobili.

Dispositivo

Art. 518.

(Separazione riguardo agli immobili).


Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se e' conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non e' necessario esibire il titolo.


Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.


Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.



Ratio Legis


Spiegazione