Art. 573. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Successione dei figli.
Dispositivo
Art. 573.
(Successione dei figli).
Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.(40)((223))
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AGGIORNAMENTO (40)
La Legge 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione