Art. n°
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Art. 617. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Testamento dei militari e assimilati.

Dispositivo

Art. 617.

(Testamento dei militari e assimilati).


Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato puo' essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.


Il testamento deve essere al piu' presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.



Ratio Legis


Spiegazione