Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 695. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti dei creditori personali dell'istituito.

Dispositivo

Art. 695.

(Diritti dei creditori personali dell'istituito).


I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.



Ratio Legis


Spiegazione