Art. 695. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritti dei creditori personali dell'istituito.
Dispositivo
Art. 695.
(Diritti dei creditori personali dell'istituito).
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione