Art. 706. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario.
Dispositivo
Art. 706.
(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).
Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione