Art. 757. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritto dell'erede sulla propria quota.
Dispositivo
Art. 757.
(Diritto dell'erede sulla propria quota).
Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione